Il Tar ha respinto il ricorso promosso dai comitati e dai privati sulla realizzazione dell’impianto di riciclo di prodotti assorbenti per l’igiene della persona e tessili in località Salanetti, sul territorio di Capannori, ma a pochi metri da quello di Porcari.
Con la sentenza numero 1363, presidente Alessandro Cacciari, Katiuscia Papi primo referendario, Marcello Faviere primo referendario estensore, si delinea la correttezza, secondo i giudici, della procedura adottata. Il provvedimento, del 23 ottobre, ma pubblicato il 25 novembre, era stato attivato da privati residenti nei pressi del sito dove verrebbe avviato il procedimento di riciclo a cura di Retiambiente spa, gestore unico del ciclo integrato dei rifiuti dell’Ato Toscana Costa.
"La Regione - si legge nel dispositivo - a seguito di rituale procedimento in contraddittorio, ha escluso l’impianto dall’assoggettabilità a VIA, Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’articolo 19 del Decreto Legislativo 152 del 2006. I ricorrenti sostengono - afferma la sentenza - che l’impianto sarebbe stato valutato in violazione dei criteri escludenti previsti all’allegato 4 del Piano per la Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei siti Inquinati (PRB) della Regione Toscana, evidenziando, in particolare, che il proprio immobile si troverebbe ad una distanza inferiore ai minimi stabiliti, 200 metri dal perimetro del centro abitato, zona di pericolosità alluvionale classificata P3 (elevata)". Tutti questi elementi, secondo privati e comitati, avrebbero dovuto sancire il No all’impianto. Viene poi smontato, nel provvedimento, il concetto di centro abitato e non di "case sparse". Inoltre, secondo il Tar, in base alle delibere comunali, "Il centro abitato di Porcari, infatti, si estende fino al 97 di via Ciarpi, la proprietà dei ricorrenti invece è al civico 129".
Sul tema del rischio idraulico la sentenza precisa: "L’istruttoria condotta dalla Regione, ha tenuto in debita considerazione la classificazione di pericolosità idraulica evidenziata nel ricorso, ipotizzando altresì un possibile adeguamento a livello P3 di cui al Piano Strutturale Intercomunale che, peraltro, non risulta ancora approvato. Vengono “raccomandate“ e non “prescritte“ opere di mitigazione - conclude la sentenza - , ma questo non significa sottovalutare il rischio idraulico, ma che la valutazione dell’adeguatezza di queste opere di mitigazione è successiva, ad esempio al rilascio del titolo edilizio".
Per tutti questi motivi il ricorso viene rigettato.
Massimo Stefanini