
La mancata manutenzione dei fondi privati crea spesso pericoli e danni alla viabilità pubblica in caso di maltempo
Il codice della strada e il relativo regolamento attuativo sono chiari: i proprietari dei fondi privati confinanti con le strade pubbliche sono obbligati ad adottare tutti gli accorgimenti per tenere i terreni di proprietà in condizioni tali da evitare pericoli per la sicurezza stradale e per l’incolumità dei pedoni e del traffico veicolare. È sulla base di quanto previsto dalla normativa che il dirigente del Settore Tecnico della Provincia ha emanato un’ordinanza con la quale viene stabilito a tempo indeterminato l’obbligo di manutenzione da parte di proprietari o di chi detiene, a qualsiasi titolo, beni immobili confinanti con strade di proprietà o di competenza della Provincia. L’intero territorio provinciale, come quello regionale e nazionale, è colpito con frequenza sempre maggiore da eventi atmosferici di notevole e non prevedibile intensità. Molti appezzamenti di terreno di proprietà privata nel territorio provinciale, con particolare riferimento a quelli confinanti con le strade pubbliche provinciali, versano in condizione di abbandono e di scarsa e/o insufficiente manutenzione causando un grave pericolo per la circolazione stradale: basti pensare, a titolo di esempio, tra le altre cose, alla vegetazione invadente che restringe la carreggiata e ostacola la visibilità, o alle alberature che si protendono sulla sede stradale. L’inadempimento di questo obbligo previsto dalla normativa, ricorda il testo dell’ordinanza, comporta, tra le altre cose, che qualsiasi danno a terzi dovesse verificarsi a seguito del mancato adempimento di quanto previsto sia a carico del proprietario privato, inclusa ogni responsabilità civile e penale.
L’ordinanza specifica poi in modo dettagliato le varie tipologie degli interventi di manutenzione da effettuare suddividendoli, come prevede il codice della strada, in cinque tipologie: “Piantagioni e siepi”, “Fabbricati, muri e opere di sostegno”, “Manutenzione delle ripe”, “Condotta delle acque”, Canali artifici. L’atto del Settore Tecnico ricorda poi, al di là di responsabilità civili e penali, le sanzioni amministrative: da un minimo di 173 a un massimo di 1.731 euro. La procedura attivata dall’ordinanza, infine, prevede che Palazzo Ducale provveda a ingiungere agli inadempienti l’esecuzione delle opere imposte e, in caso di ulteriore inadempimento nel termine assegnato, si riservi di procedere d’ufficio all’esecuzione diretta degli interventi ritenuti strettamente necessari a garantire la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione stradale, con rivalsa delle spese sostenute e dei relativi oneri a carico degli inadempienti.