
Cave, illegittimo il contributo sulle scaglie Il Comune condannato e restituire gli incassi
di Cristina Lorenzi
Le scaglie non sono soggette al contributo comunale. Il Comune dovrà restituire per il momento un milione e mezzo di introiti derivati dai residui di lavorazione. Lo ha deciso la Corte d’appello di Genova ribaltando la sentenza del tribunale di Massa. Di fatto la corte di secondo grado ha accolto il ricorso delle ditte di escavazione Figaia Cave e Fantiscritti Spa che, assistite dall’avvocato Riccardo Diamanti, hanno contestato l’illegittimità del contributo del 10 per cento pagato dalle scaglie.
Una sentenza che per il momento è relativa a due sole ditte e che riguarda il periodo che vadal gennaio 2005 al marzo 2007. Poco più di due anni per i quali il Comune dovrà rimborsare un milione e mezzo, ma se la causa avrà effetto domino ci potranno essere ripercussioni sul bilancio di palazzo civico. Di fatto l’avvocato Diamanti, in punta di diritto, ha convinto i giudici di Genova del fatto che il contributo di escavazione non sia dovuto per le scaglie, dal momento che la legge regionale 78 del ’98 prevede contributi soltanto per calcari, dolomie, pomici, gessi e altri residui industriali diversi dalle scaglie.
Di fatto il contributo comunale prevede un indennizzo per il danno ambientale derivante dall’escavazione e, come si sa, l’escavazione neinostri monti è consentita soltanto per materiale ornamentale non per pietre di uso industriale. La legge non prevede l’autorizzazione a scavare materiale a uso industriale, ma soltanto marmo in blocchi, considerato materiale ornamentale. Per cui secondo la ratio della legge e secondo i giudici di Genova il contributo ambientale è già pagato per il blocco, da cui derivano poi le scaglie che devono essere portate a valle per motivi ambientali.
Diverso è il discorso per il materiale estratto dopo il 2015: la legge 35 prevede una tassazione anche per i residui di lavorazione. "La sentenza della corte di appello – ha commentato l’avvocato Diamanti – ha ritenuto che la legge 78 del ’98 non preveda un contributo sulle scaglie, dal momento che l’autorizzazione a escavare è relativa al materiale ornamentale e già per la sola escavazione dei blocchi si paga il contributo al danno ambientale. Di fatto il contributo è relativo all’autorizzazione all’escavazione dei blocchi".
La legge, come ha chiarito la sentenza della Corte d’appello non prevede un contributo sulla ricchezza, che sarebbe una tassa, ma soltanto un indennizzo per il danno ambientale che si crea e che è relativo all’unico materiale autorizzato che è il marmo e non le scaglie.-