
Rigettata l’istanza della Tonini cave Fantiscritti che ha impugnato il regolamento degli agri. La società, a causa del ritardo nella registrazione Emas, non ha ottenuto la proroga all’escavazione.
Un’altra sconfitta dal Tar per le aziende del lapideo. Dopo il recente verdetto del Consiglio di Stato sulle richieste di un pool di aziende escavatrici in merito alla legge regionale 35, arriva adesso un’ulteriore vittoria per il Comune. Questa volta il contenzioso con il Comune, difeso dai legali Sonia Fantoni e Lucia Ferrero, riguardava la Tonini Cave Fantiscritti, rappresentata dagli avvocati Elisa Vannucci Zauli e Antonio Lattanzi, che chiedeva la proroga di due anni di escavazione nonostante avesse effettuato in ritardo la registrazione Emas.
Il ricorso, si legge nei documenti della sentenza, "sostiene la pretesa dell’azienda all’ulteriore proroga biennale conseguente alla registrazione Emas, che sposterebbe di due anni gli investimenti dei progetti alla cui realizzazione si è impegnata". La Tonini Cave Fantiscritti è contitolare di diritti concessori sugli agri marmiferi, costituenti la cava 85 ‘Fantiscritti A’ nel bacino di Miseglia. In forza della convenzione sottoscritta nel 2023 con il Comune, in attuazione dell’articolo 21 del regolamento degli agri marmiferi, era stata ammessa a beneficiare dell’incremento temporale dei propri diritti concessori. Dal 29 aprile 2024 l’azienda aveva poi comunicato all’ufficio ambiente e marmo del Comune di aver ottenuto la registrazione Emas con validità biennale e decorrenza dal 29 marzo 2024. Da quella data, secondo l’azienda, avrebbero dovuto iniziare i due anni di proroga connessi alla registrazione Emas, rinviando di due anni, sempre secondo l’azienda, l’impegno alla realizzazione della filiera corta, nonchè la realizzazione del progetto di interesse generale per la città previsto dall’articolo 21.
Il Comune si è limitato a sottolineare il ritardo nella registrazione Emas, successiva alla scadenza dell’originaria concessione e alla stipula della convenzione di proroga, ritenendo che rimanessero vincolanti gli obblighi della proroga già rilasciata relativi alla progettazione e all’attuazione della filiera corta. Per questi motivi il Tar ha dichiarato inammissibile la pretesa di una proroga di altri due anni e infondato il ricorso nella parte in cui afferma che la registrazione Emas comporti il differimento degli obblighi già assunti.