
Le sanzioni non sono valide Primo successo per Fermet
Annullati due atti dell’Agenzia delle entrate che imponevano alla Fermet di pagare circa 60 milioni di euro. La decisione della Corte tributaria toscana di secondo grado. Furono quelle tre fatture che di fatto immobilizzarono i 5 milioni di credito che aveva l’azienda con lo Stato e la portarono in acque profonde, fino al crac definitivo. Alla vigilia dell’inizio del processo Fermet, l’azienda operativa nella lavorazione di rottami in ferro che fino al crollo dava lavoro a 70 persone e vantava fatturati milionari, l’imprenditore Alberto Ricciardi incassa questo importante risultato. "La mia società – racconta – in questi anni è stata oggetto di notifica di vari atti, che sono stati tutti giudicati illegittimi nelle aule di giustizia. Nel 2018 la direzione regionale Lombardia dell’Agenzia delle entrate e quella toscana hanno irrogato per varie annualità alcune sanzioni, contestando alla società la cosiddetta utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti".
"Si contestava alla società – entra nel merito – di aver acquistato materiali ferrosi, pur a fronte regolare fatturazione e regolari pagamenti, da imprese che sarebbero risultate (secondo l’Agenzia) delle società “cartiere”, cioè società utili a produrre solo documenti contabili, mentre la materiale fornitura sarebbe stata proveniente da altri. A noi si addebitava la colpa, in poche parole, di essere stati d’accordo. Non contestandoci alcuna evasione di imposta, l’Agenzia ci ha notificato atti di contestazione di sole sanzioni (anzi che avvisi di accertamento), e lo ha fatto circa 8 anni dopo i fatti, sperando di potersi avvalere del cosiddetto “raddoppio dei termini”. Ovviamente, i ricorsi avverso i primi tre di questi atti di contestazione, promossi alla Corte tributaria provinciale di Milano, così come in appello alla Corte regionale di secondo grado lombardia, sono stati accolti sancendo la tardività degli atti di Agenzia".
"Ancora più recentemente – prosegue nella nota l’imprenditore –, la Corte tributaria regionale di secondo grado toscana ha confermato l’accoglimento di altro ricorso della società promosso alla Corte tributaria provinciale di Firenze, affermando chiaramente che gli atti di contestazione con cui si irrogano le sanzioni (e non si contesta l’evasione di nulla) devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Per questo risultato ringrazio lo studio Martini & associati di Carrara, che ha difeso la società ed il liquidatore del concordato preventivo, ed in particolare il legale Matteo Nerbi che mi ha sempre spronato ed aiutato ad individuare e recuperare i documenti (vecchi di dieci anni) che dimostrassero la nostra buona fede, ed il corretto agire della società".
"Anzi – conclude –, se le sentenze che hanno stabilito l’annullamento degli atti dell’Agenzia perché tardivi mi hanno dato giustizia. Ma la ragione più grande in realtà è nel merito: la nostra società ha sempre chiesto ai propri fornitori e partner commerciali tutta la documentazione atta a dimostrare la loro affidabilità e tutta questa mole di documenti l’abbiamo recuperata in parte nei nostri archivi, in parte dalle acciaierie, ed in parte dalla Provincia di Brescia, al fine di produrla in giudizio".
AM