REDAZIONE MASSA CARRARA

Marmo, altri ricorsi respinti. Il Tar giudica "improcedibili" le richieste delle aziende

Ancora una battaglia persa da parte degli industriali contro la delibera del consiglio comunale. In questo caso si sosteneva l’illegittimità di alcuni articoli dei Piani attuativi dei bacini estrattivi.

Marmo, altri ricorsi respinti. Il Tar giudica "improcedibili" le richieste delle aziende

Respinti e improcedibili: così il Tar di Firenze rigetta altri due ricorsi presentati dalle imprese del marmo contro i Piani attuativi dei bacini estrattivi. A trascinare sia il Comune sia la Regione davanti ai giudici amministrativi, prima con un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica poi trasposto in sede ordinaria, erano state le aziende di escavazione Cmv Marmi e la Calacata Crestola. I giudici, riunite le due cause, hanno respinto tutte le doglianze delle imprese. Il ricorso verteva sulla delibera di consiglio del 3 novembre 2020 che approvava il Pabe. Entrando nel merito, contestavano l’articolo dei Pabe che prevede uno studio sulle caratteristiche dei giacimenti per definire i quantitativi minimi da destinare solo a blocchi, o percentuali minime di resa, che secondo le ricorrenti sarebbero invece determinate tra il 25 e il 30% da applicare quindi attraverso i Pabe e non uno studio successivo. Inoltre le imprese sostenevano anche che le verifiche ogni 5 anni sul raggiungimento delle percentuali di resa sarebbero state illegittime.

Per i giudici i motivi sono infondati. Il fatto che il Piano regionale cave preveda percentuali minime di resa diversificate, scrivono, non esclude che lo stesso Pabe "contenendo norme pianificatorie, rinvii, a sua volta, a una disciplina di maggior dettaglio". L’articolo dei Pabe non creerebbe alcuna incertezza perché "in mancanza di tale studio o nelle more della realizzazione dello stesso, vale la regola generale della percentuale del 30%", stabilito dal Piano regionale cave. In merito al monitoraggio, non è chiaro perché tale disposizione dovrebbe scoraggiare le aziende nella pianificazione delle percentuali", evidenzia la sentenza del Tar. Per quanto riguarda gli articoli che prevedono la possibilità che la resa sia ridotta fino a 5 punti percentuali in caso di progetti rivolti all’incremento dell’occupazione e allo sviluppo di filiere locali, il fatto che rinviino a un successivo atto generale "non è fonte d’illegittimità". Gli articoli contenuti nello stesso atto ben descrivono, rimarcano i giudici, di quali progetti si tratta evidenziando come ci rientrino "anche le attività artistiche, culturali, espositive, turistiche e commerciali sul territorio comunale".