"Ha usato male quei soldi" Ma il Riesame gli dà ragione

Imprenditore della moda aveva ottenuto un finanziamento agevolato Covid. Il tribunale di Firenze gli sequestra i fondi, che adesso ha riavuto indietro

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Il Tribunale distrettuale del Riesame di Firenze, con provvedimento del 16 settembre, ha disposto l’annullamento del decreto di sequestro preventivo ai fini della confisca emesso dal Gip del Tribunale di Firenze nei confronti dell’imprenditore F.J. di 44 anni originario di Pontedera, figlio di noto imprenditore della moda con interessi e negozi anche a Montecatini, Firenze, Viareggio, Forte dei Marmi, Milano. Le somme sequestrate gli sono state restituite.

Il Riesame di Firenze ha accolto in pieno le motivazioni del ricorso presentato dall’avvocato Gerardo Marliani, patrocinante in Cassazione ed esperto in materia, nell’interesse dell’imprenditore accusato del reato di malversazione ai danni dello Stato per aver utilizzato parte del finanziamento Covid a tasso agevolato ricevuto nel maggio 2020 grazie al Decreto Liquidità 232020 per finalità personali estranee alla propria attività. Era stato inaspettatamente raggiunto dalla notifica del decreto di sequestro mentre era in vacanza in Salento. L’imprenditore era accusato di aver ottenuto da una banca 25mila euro come finanziamento a tasso agevolato e ne avrebbe utilizzati 8000 per finalità personali estranee all’attività. Buona parte del finanziamento era servito a estinguere un prestito personale per l’acquisto di arredamento della propria abitazione. La significativa e autorevole pronuncia è destinata ad assumere particolare interesse e rilevanza anche rispetto ai tanti casi di imprenditori e titolari di partita iva beneficiari dei finanziamenti Covid che, trovatisi in serie difficoltà finanziarie per l’emergenza sanitaria, hanno destinato i finanziamenti agevolati a far fronte, in tutto o in parte, ad altre impellenti necessità finanziarie personali o familiari, anziché imprenditoriali.

Le ragioni dell’accoglimento del ricorso contro la misura cautelare del sequestro preventivo ai fini della confisca – ci ha spiegato Marliani – risiedono essenzialmente nella dirimente circostanza che i finanziamenti in questione non sono stati erogati direttamente dallo Stato o da altro ente pubblico, ma da soggetti privati (soprattutto banche) e pur agevolati non sono a fondo perduto. La condotta di distrazione parziale o totale delle somme, ove non accompagnata dall’inadempimento dell’obbligo di restituzione, non comporta l’automatica attivazione della garanzia pubblica e di conseguenza neppure la configurabilità del reato di malversazione ai danni dello Stato.

La Cassazione – ha precisato il legale – afferma il principio che il finanziamento agevolato non è erogato direttamente dallo Stato o ente pubblico e dunque l’attivazione della garanzia pubblica è solo eventuale. In buona sostanza, si tratta di due rapporti giuridici ben distinti. Il primo di finanziamento tra banca e soggetto finanziato. Il secondo, accessorio, la garanzia a prima richiesta alla banca erogante, nel caso di mancata restituzione. Solo per mancato adempimento dell’obbligazione restitutoria si attivata la garanzia dello Stato. Ne consegue che ogni aspetto connesso all’erogazione rientra nel rapporto principale di tipo privatistico tra banca e finanziato. La distrazione delle somme, se non accompagnata dal puntuale pagamento delle rate, si rileva solo in ambito privatistico, ovvero nel rapporto principale tra banca e cliente, senza che la condotta,possa costituire malversazione.

Marco A. Innocenti