REDAZIONE MONTECATINI

L’ex guardia giurata non può più detenere armi

I giudici hanno respinto il ricorso presentato per chiedere l’annullamento del decreto emesso dalla prefettura

La seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale della Toscana respinge il ricorso presentato da una donna, una ex-guardia giurata residente in Valdinievole, per l’annullamento del decreto emesso dalla prefettura che le impone il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti di qualsiasi genere. La ricorrente era assistita dall’avvocato Elisa Vannucci Zauli del Foro di Firenze, mentre l’ufficio del governo di Pistoia sul territorio era rappresentato dall’avvocatura distrettuale. La vicenda inizia nel 2017, quando la prefettura di Firenze concede alla donna il porto d’armi per difesa personale, necessario allo svolgimento del lavoro di guardia giurata. Questa funzione era stata autorizzata dall’ufficio di governo sul territorio di una prefettura fuori Toscana. In seguito a un esposto presentato dall’ex coniuge, emergono alcuni problemi di salute che le impedirebbero di essere titolare di un porto d’armi. È di questo parere il medico che aveva dato il via libera. In base ai problemi emersi, il porto d’armi deve essere ritirato e la prefettura di Firenze inizia il procedimento. A Pistoia parte il decreto che prevede il divieto di tenere armi, rafforzato da un giudizio di non idoneità espresso dalla commissione medico-collegiale dell’ospedale di Pescia e altre valutazioni sanitarie. La prefettura competente, intanto, provvede a revocare alla donna la possibilità di lavorare come guardia giurata. La donna decide di presentare un ricorso al Tar contro il decreto emesso a Pistoia, ma la seconda sezione rigetta la richiesta con varie motivazioni. La donna, dice la sentenza, "all’epoca dell’inizio del procedimento in esame avviato dalla Prefettura di Pistoia, deteneva una pistola che utilizzava per svolgere la sua professione di guardia giurata (peraltro svolta solo per pochi mesi) e dunque tale detenzione era strettamente connessa all’uso e al porto dell’arma per tale finalità. Ma, come osservato dall’avvocatura, una volta che l’odierna ricorrente non ha più alcuna ragione di detenere e di utilizzare un’arma, in seguito alla definitiva revoca del porto d’armi, alla revoca prefettizia (anch’essa definitiva) della nomina a guardia particolare giurata e alle dimissioni volontarie dall’impiego (intervenute prima dell’adozione del provvedimento impugnato". Il Tar sottolinea che "in alcune delle certificazioni mediche prodotte dalla ricorrente vengono evidenziati elementi critici tali da poter ritenere che il giudizio espresso dalla commissione medica, assunto a presupposto del gravato provvedimento di divieto di detenzione armi, sia affetto da palese travisamento o manifesta irragionevolezza, rientrando, le diverse conclusioni cui giungono gli specialisti, nel campo della normale opinabilità propria della scienza medica".

Daniele Bernardini