GIULIANA
Cronaca

Il mutuo, il divorzio e i contratti

Giuliana

Degl’Innocenti*

Mi occupo di diritto familiare. Una delle questioni che affronto più di frequente è la modalità di svincolo dal contratto di mutuo dopo separazione e divorzio. Prima soluzione: un solo coniuge continua a pagare la propria quota parte di rata - o addirittura se l’accolla per intero - portando l’importo in ideale detrazione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento. Deve però essere fatta espressa menzione nell’accordo consensuale di separazione e non è appunto opponibile alla banca a meno che non vi aderisca. Seconda: la vendita del cespite immobiliare e della conseguente estinzione del mutuo. Questa eventualità ingenera la perdita della casa e può dare luogo a diversi disagi ai figli, specie se minori. Ma risulta apprezzabile nelle ipotesi in cui l’immobile sia grande per il coniuge e i figli, nonché troppo elevate le spese di gestione corrente e gli oneri connessi all’unità immobiliare. Altra strada, l’estinzione del mutuo da parte di entrambi i coniugi attraverso la corresponsione delle rate residue, soprattutto se sono limitate e si intenda preservare l’immobile per la prole. Si potrà contemplare anche la cessione a titolo oneroso della quota di comproprietà a favore del coniuge assegnatario. Ulteriore via può trovarsi nella uscita di uno dei coniugi dal negozio e nella contestuale cessione della propria quota di proprietà all’altro, il quale diviene proprietario esclusivo della casa e unico titolare del mutuo. Questo solo tramite il diretto coinvolgimento della banca che deve accordare il proprio assenso. Infine è possibile la surrogazione o portabilità del mutuo, il passaggio ad altro Istituto di credito che preveda la modifica del regolamento contrattuale del contratto originario tramite l’inserimento di nuove condizioni negoziali, in base alle quali appaia mutuatario un solo coniuge e l’importo dovuto sia pari a quello che residuava da pagare durante il primo negozio di credito.

*Avvocato civilista, Pisa