MARIO ALBERTO FERRARI
Cronaca

Movida in zona stazione: il sindaco di Pisa vieta la vendita per asporto di alcolici

Nuova ordinanza del sindaco Conti. Dalle ore 16 alle ore 24 di tutti i giorni da oggi fino al prossimo 18 agosto è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche nei minimarket, negli esercizi di vicinato e nei distributori automatici presenti nelle strade e aree pubbliche del quartiere stazione. Pena da 25 a 500 euro.

Il sindaco di Pisa Michele Conti

Il sindaco di Pisa Michele Conti

Pisa, 28 giugno 2024 - Il sindaco Michele Conti, nella speranza di migliorare la sicurezza e la vivibilità in zona stazione, ha firmato un'ordinanza per limitare il consumo di alcolici di qualunque gradazione. Così facendo l'amministrazione tenta di contrastare le situazioni di turbamento alla quiete urbana che possono scaturire da uno stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol, oltre a limitare la detenzione di contenitori in vetro (bicchieri e bottiglie) che possono essere utilizzati come oggetti contundenti. Nello specifico, l'ordinanza firmata nei giorni scorsi dal sindaco di Pisa, Michele Conti, vieta, dalle ore 16 alle ore 24 di tutti i giorni da oggi, venerdì 28 giugno fino al prossimo 18 agosto, la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche nei minimarket, negli esercizi di vicinato e nei distributori automatici presenti nelle strade e aree pubbliche del quartiere stazione.

Più precisamente, le zone sono: piazza della Stazione, viale Antonio Gramsci, via Pietro Mascagni, via Filippo Corridoni (da piazza della Stazione a via Cristoforo Colombo), via Cristoforo Colombo, via Giacomo Puccini, via Amerigo Vespucci (da via Giacomo Puccini a via Cristoforo Colombo), viale Filippo Bonaini (da viale Antonio Gramsci a via Cristoforo Colombo), via Gian Battista Queirolo e piazza Vittorio Emanuele II.

Nelle stesse aree e negli stessi orari sono vietate anche: la consumazione aree e spazi pubblici di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione, ad eccezione di quella effettuata nei pubblici esercizi e nelle loro pertinenze; la somministrazione di bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro, all’esterno e nelle pertinenze dei pubblici esercizi; la vendita per asporto di bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro. Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. In caso di reiterazione delle violazioni è prevista la chiusura dell’esercizio per un periodo da 5 a 15 giorni. Dalle ore 24 alle ore 6 di tutti i giorni sono in vigore le disposizioni nazionali previste dall’art. 54 della L. 120/2010 che vieta a titolari e i gestori degli esercizi di vicinato la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6.