GIACOMO BINI
Cronaca

Autovelox Pontenuovo, il parere legale: “Multe non rimborsabili, ma il Comune può farlo”

La relazione dell’avvocato Piccioni è stata richiesta dall’Amministrazione. Non ci sarebbe alcun obbligo giuridico per restituire le somme già pagate. Tuttavia l’Ente potrebbe comunque procedere come scelta discrezionale

L’autovelox di Pontenuovo, lungo via Montalese

L’autovelox di Pontenuovo, lungo via Montalese

Pistoia, 12 marzo 2025 – Il Comune di Pistoia non ha alcun obbligo giuridico di rimborsare le multe fatte con l’autovelox del Pontenuovo ma potrebbe decidere di farlo, come scelta discrezionale e senza conseguenze erariali, vale a dire che potrebbe ritenere di “non avere interesse a trattenere somme (salvo le spese di notifica anticipate) derivanti da proventi sanzionatori laddove ingiustificati”. Questo in sintesi il parere esterno richiesto dal Comune di Pistoia e rilasciato dall’avvocato Fabio Piccioni, patrocinante in Cassazione con studio legale a Firenze. Il parere, di cui siamo venuti in possesso, è datato 10 dicembre 2024 e si articola in 17 pagine fitte di riferimenti a sentenze e a leggi. Il ragionamento, ampio e dettagliato, elaborato dall’avvocato Piccioni inizia chiarendo in premessa che l’abbassamento del limite di velocità da 50 a 40 chilometri orari su quel tratto della Montalese era pienamente giustificato da ben sei degli undici parametri previsti dalla legge per questo tipo di deroghe al limite dei centri abitati. In particolare il parere ricorda l’alta incidentalità della strada, le numerose inserzioni stradali, i tratti privi di marciapiede e il volume di traffico. Vengono ricordate anche le ripetute note del Prefetto di Pistoia che, anche su sollecitazione dei comitati civici e dopo numerose riunioni, indicavano l’adeguamento dei limiti su quella strada come misura urgente per la sicurezza e invitavano ad utilizzare strumentazione tecnica di controllo della velocità.

Il parere constata il dato di fatto che l’ordinanza istitutiva del limite di velocità non è stata ancora trova e che “alcuni cittadini hanno presentato istanza di annullamento dei verbali in autotutela con richiesta di rimborso delle somme versate”. Su queste richieste di rimborso il parere, basato su precise sentenze della Cassazione, è molto netto: chi ha pagato anticipatamente la multa in misura ridotta e dunque non ha fatto ricorso al prefetto o al giudice di pace “estingue la controversia” e con ciò si preclude “ogni possibilità di successiva contestazione” perché il pagamento “implica necessariamente l’accettazione della sanzione e quindi il riconoscimento della responsabilità del destinatario con conseguente rinuncia a un’eventuale tutela in sede amministrativa o giurisdizionale”. Il pagamento esclude anche “eventuali pretese civilistiche”.

Stabilito dunque che “non sembrano sussistere presupposti giuridici” per le richieste di rimborso, l’avvocato Piccioni, a proposito della possibilità e non dell’obbligo di effettuare il rimborso aggiunge queste considerazioni: “Ritenuto che i cittadini, ricevuta la notifica dei verbali di accertamento della violazione da un organo di polizia, abbiano fatto affidamento sulla legittimità della pretesa e sulla convenienza del pagamento immediato, l’agire pubblico, improntato ai canoni di lealtà e correttezza, oltre che ai principi di collaborazione e buona fede – in nome del buona andamento dell’amministrazione, costituzionalmente orientato – non avrebbe interesse a trattenere somme (salvo le spese di notifica anticipate) derivanti da proventi sanzionatori, laddove ingiustificati”.

Nelle ultime pagine del parere l’avvocato Piccioni esclude che possa esservi responsabilità erariale nel caso di una “scelta discrezionale” di tipo amministrativo e conclude che “sembra potersi escludere dal sindacato giurisdizionale il merito amministrativo, a condizione che ogni scelta posta in essere – rimborso delle somme o negazione dello stesso (difficile distinguere a priori – aggiunge l’avvocato – la soluzione giusta e quella sbagliata) – rispetti i limiti della discrezionalità, ovvero l’interesse pubblico, la causa del potere esercitato e l’osservanza dei precetti di logicità e di imparzialità”.