DANIELE BERNARDINI
Cronaca

Danni su strade. Scatta il limite di velocità

Gli strascichi del maltempo richiedono interventi di messa in sicurezza delle strade anche in Valdinievole, a garanzia di tutti i...

Gli strascichi del maltempo richiedono interventi di messa in sicurezza delle strade anche in Valdinievole, a garanzia di tutti i...

Gli strascichi del maltempo richiedono interventi di messa in sicurezza delle strade anche in Valdinievole, a garanzia di tutti i...

Gli strascichi del maltempo richiedono interventi di messa in sicurezza delle strade anche in Valdinievole, a garanzia di tutti i conducenti dei veicoli. L’amministrazione provinciale di Pistoia ha emesso un’ordinanza in cui stabilisce, a partire dal 20 marzo e fino a data da destinarsi, il limite di velocità a 30 chilometri orari e l’interdizione del transito a cicli e motocicli sulla strada provinciale 40 della Nievole. Il provvedimento è valido nel comune di Montecatini, dal chilometro tre+300 al chilometro quattro+900. È fatto obbligo a chiunque di osservare l’ordinanza, che viene segnalata attraverso un’apposita ordinanza.

La decisione è stata presa in seguito ai movimenti franosi causati dalle precipitazioni avvenute dal 10 al 16 marzo lungo la strada provinciale, e del conseguente aggravamento dello stato della pavimentazione. La Provincia ha ritenuto necessario un intervento di limitazione del traffico al fine di tutelare la sicurezza degli utenti della strada. In base all’attuale normativa, l’ente proprietario della strada può, con un’apposita ordinanza, disporre la limitazione della circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascun tratto di strada.

Contro questo provvedimento è ammessa una richiesta di riesame, da presentare al dirigente responsabile entro il termine di 30 giorni. E’ possibile ricorrere, in via giurisdizionale, anche in caso di adozione del provvedimento oltre al termine predeterminato, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, al presidente della repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto.

Da.B