Con la sentenza numero 644 del 28 ottobre scorso, il Giudice di Pace di Pistoia ha annullato un verbale per la presunta violazione del limite di velocità di 40 km all’ora, accertata con l’autovelox 106 installato su via Sestini. Risulterebbe il primo annullamento di un verbale fra le decine di migliaia di multe scattate dall’autovelox di Pontenuovo: più di 34.000 solo nei primi cinque mesi del 2024. Recentemente, il Giudice di Pace ha disposto la sospensione per undici ricorsi curati da Confconsumatori, fase che precede la sentenza. In questo caso il ricorso vinto è stato curato dall’avvocato Simona Melani. La sua assistita, in base al verbale, avrebbe dovuto pagare una sanzione di 173 euro, con decurtazione di tre punti sulla patente. "Nel ricorso – spiega l’avvocato Melani - avevo contestato, in primo luogo, la mancata omologazione dell’apparecchio, essendo solamente approvato e citando anche la sentenza della Corte di Cassazione che in maniera chiara e definitiva ha stabilito come gli autovelox meramente approvati siano illegittimi".
"Nel giudizio - prosegue Simona Melani - avevo sottolineato come l’ente comunale non avrebbe dovuto notificare il verbale sanzionatorio alla mia assistita, giacché successivo all’emanazione della citata sentenza. Inoltre, tra i motivi di impugnazione, avevo rilevato altresì la mancata verifica di funzionalità annuale dello strumento, che è obbligatoria, ma che non è stata provata in causa dalla controparte, nonché l’assenza del tasso di incidentalità nel tratto stradale, anch’esso rimasto sfornito di prova".
L’avvocato Melani riferisce che il ricorso era partito a giugno e nel frattempo, esattamente a luglio, la Cassazione, con una nuova sentenza, aveva confermato il precedente principio. "Nonostante ciò – rileva ancora il legale -, il comune di Pistoia, prima si è costituito con una memoria infondata, poiché contraria alle citate sentenze e alle norme di legge vigenti in materia e solo successivamente ha annullato d’ufficio il verbale impugnato. Il Giudice di Pace, pertanto – conclude l’avvocato Melani -, ha accolto il ricorso della mia assistita, dichiarando la cessazione della materia del contendere e condannando il comune di Pistoia al pagamento delle spese di lite. Il comune di Pistoia, nonostante l’evidente arbitrarietà degli accertamenti effettuati con il detto autovelox, per motivi peraltro non attinenti solamente alla mancata omologazione dello strumento, non ha proceduto ad annullare d’ufficio tutti i verbali fondati sull’accertamento in questione. A maggior ragione – conclude -, dopo che è pure emerso come non sussista alcuna ordinanza sindacale che, in deroga al limite di 50 km/h, autorizzi il limite di 40 km/h nel medesimo tratto di strada".
Piera Salvi