
Esclusi i cittadini multati con l’autovelox che hanno presentato ricorso dopo l’ordinanza "fantasma" .
"La sua richiesta di rimborso non può essere accolta". Così si conclude una lunga lettera di risposta che la Polizia Municipale di Pistoia ha inviato ad alcuni cittadini multati con l’autovelox del Pontenuovo che hanno avevano pagato la sanzione in forma ridotta e che hanno chiesto il rimborso dopo aver appreso che l’ordinanza istitutiva del limite di velocità non è stata trovata.
La risposta della comandante della Polizia Municipale di Pistoia, Ernesta Tomassetti, motiva il diniego del rimborso affermando che: "L’avvenuto pagamento in misura ridotta, come emerge dagli articoli 203 e 204 bis del Codice della Strada, preclude la possibilità di ricorso e comporta di fatto tacita acquiescenza alla contestazione mossa con il verbale di accertamento. Infatti il pagamento determina automaticamente effetti preclusivi senza che rilevino successive diverse manifestazioni di volontà".
Mentre dice di "no" alle richieste di rimborso di chi ha pagato (26mila verbali su 34mila), la Polizia Municipale di Pistoia dice di "sì" alle richieste di annullamento dei verbali in autotutela che sono fatte da coloro che, invece di pagare, hanno presentato ricorso al giudice di pace. In diverse udienze davanti al giudice di pace, il Comune di Pistoia si è presentato col proprio avvocato per avallare l’annullamento in autotutela dei verbali per la mancanza dell’omologazione dell’autovelox, data la sentenza della Cassazione dell’aprile 2024 che considera necessaria l’omologazione dell’apparecchio.
Coloro che hanno presentato il ricorso al Prefetto, anziché al giudice di pace, sono perlopiù in attesa di un provvedimento di accoglimento o meno della loro richiesta di annullamento del verbale.
Secondo il Codice della Strada (articolo 203), in caso di ricorso al prefetto l’organo accertatore, in questo caso la Polizia Municipale, deve entro sessanta giorni trasmettere le proprie "deduzioni tecniche" utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso. Nel caso tale termine temporale non sia rispettato il ricorso deve ritenersi accolto.
La consigliera comunale di Pistoia Stefania Nesi, ha chiesto in consiglio comunale di sapere se tali controdeduzioni sono state presentate e di averne copia.
Dunque chi ha fatto ricorso al giudice di pace ha la quasi certezza di ottenere l’annullamento del verbale per la linea seguita dalla stessa Polizia Municipale, chi ha fatto ricorso al prefetto è in attesa di sapere l’esito della procedura. Chi invece ha pagato e ha chiesto il rimborso riceve una risposta negativa dalla Polizia Municipale.
"Ma la richiesta di rimborso è rivolta al sindaco di Pistoia, non alla Polizia Municipale – sostiene il gruppo nato a Montale che si definisce “di Coordinamento dei sanzionati illegittimamente con l’autovelox del Pontenuovo“ – la mancanza dell’ordinanza rende illegittime le multe e la gente ha pagato fidandosi della correttezza dell’operato degli organi di controllo e dell’amministrazione comunale di Pistoia. E’ una questione di giustizia – conclude il gruppo – che il sindaco può decidere con propria scelta di sanare, anche tenendo conto del parere legale esterno chiesto dal Comune".
Giacomo Bini