CALCINAIA
Il Tar della Toscana accoglie il ricorso della Calcinaia Green contro il Comune di Calcinaia e dichiara idonea l’area dove la società vuol realizzare un impianto fotovoltaico con moduli a terra. "L’ubicazione individuata è costituita da un’area a destinazione agricola posta all’interno di un perimetro i cui punti non distano oltre 500 metri da zone con destinazione industriale, come indicato al numero 1 della disposizione in esame – precisa il Tribunale amministrativo regionale – Nel contempo, la superficie prescelta dalla società ricorrente Calcinaia Green non è assoggettata a vincoli di cui alla seconda parte del decreto legislativo 42/2004".
Il punto cruciale con il quale il Comune di Calcinaia ha cercato di perorare innanzi al Tar il suo diniego a concedere il permesso alla Calcinaia Green è proprio relativo ai vincoli. Secondo il Comune il parco fotovoltaico in quella zona del territorio comunale calcinaiolo "non deve essere realizzato perché l’area è a ridosso del vecchio ponte sull’Arno che è anche l’antico tracciato della ferrovia Pontedera-Lucca-Aulla".
Su questo il Tar ha precisato nella sentenza che "occorre invero disattendere quanto sostenuto dal Comune nelle memorie del 20 settembre 2024, secondo le quali la Soprintendenza avrebbe disposto la tutela monumentale di tutto il foglio numero 16 del catasto terreni del Comune di Calcinaia, e dunque anche della particella della ricorrente Calcinaia Green, contraddistinta al numero 15". "Invero – si legge nella sentenza del Tar – il Comune chiedeva alla Soprintendenza, il 29 aprile 2016, la verifica di interesse culturale del Ponte ex ferrovia Pontedera-Lucca-Aulla e su tale specifica domanda l’ente culturale ha informato l’amministrazione civica della tutela ope legis del ponte stesso del quale indicava ’la proprietà e l’anno di costruzione dell’immobile’, con ciò palesemente riferendosi al singolo manufatto e non certo a un intero foglio catastale".
"In definitiva – dispone il tribunale amministrativo regionale della Toscana – i ricorsi 1314/2023 e 291/2024 della Calcinaia Green vanno entrambi accolti, siccome fondati, con conseguente annullamento delle determinazioni 365/2023 e 578/2023 del Comune di Calcinaia. L’amministrazione di Calcinaia dovrà dunque esaminare nuovamente l’istanza della società ricorrente e pronunciarsi sulla stessa osservando le statuizioni recate dalla presente pronuncia".
gabriele nuti