Stop alle rate dei mutui per i territori colpiti dal maltempo a metà ottobre. L’Abi (associazione bancaria italiana) ha diffuso una lettera circolare agli associati nella quale segnala che è stata pubblicata, sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, l’ordinanza del capo Dipartimento con cui è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati il 17 e 18 ottobre scorso nei territori dei Comuni di Pomarance e di Volterra, come appunto riporta la circolare dell’Abi e come inciso nero su bianco sull’ordinanza del Dipartimento Protezione Civile.
Ordinanza, in corso di pubblicazione nella gazzetta ufficiale, che recepisce i contenuti dell’accordo sottoscritto da Abi, Protezione Civile e associazioni dei consumatori per assicurare tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali. Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale sarà possibile per le banche dare un’immediata attuazione alla sospensione dei mutui per i territori colpiti dal maltempo a ottobre.
Nel dettaglio, l’ordinanza ricorda, in prima battuta, la data del 25 novembre 2024, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 ottobre 2024 in Toscana e, per la provincia di Pisa, "nei Comuni di Pomarance e di Volterra - si legge nell’ordinanza.
Quindi, è previsto che "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza - si legge ancora - le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e i costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’accordo 18 dicembre 2009 tra l’Abi e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione.
Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca queste informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 25 novembre 2025, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro questa data.