Il Comune di Prato deve restituire 163.572,99 euro, dei quali 12.527,86 euro sono spese legali, alla società immobiliare Caterina di Mario e Alessandro Becagli & C sas che era ricorsa al Tar della Toscana ritenendo non dovuto il contributo di costruzione richiesto dall’amministrazione a seguito della presentazione di una Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) edilizia nel 2019. Ricorso che poi era stato integrato da motivi aggiunti.
Il Tribunale amministrativo regionale ha dato ragione alla ricorrente e ha emesso una sentenza per cui il Comune deve restituire i soldi indebitamente versati come contributo di costruzione da parte dell’Immobiliare. Le rate pagate da parte dell’Immobiliare per la pratica edilizia al Comune sono sei, a partire dal 2019 e fino al 31 gennaio 2022 per un totale di 150.395,13 euro.
I fatti. La vicenda risale all’anno 2019. La Società immobiliare Caterina, proprietaria di un immobile formato da un piano terra a destinazione commerciale e un interrato a destinazione industriale, presenta una Scia avente come oggetto la trasformazione di locali seminterrati in uno spazio destinato a parcheggi di relazione così da soddisfare le dotazioni minime richieste dagli spazi commerciali ai piani superiori.
E’ qui che si apre un tira e molla tra uffici comunali e proprietà, tanto che quest’ultima presenta due ricorsi al Tar: il primo con il quale impugna la richiesta di calcolo degli oneri da parte del Comune, mentre con il secondo la Società ha proposto una domanda di risarcimento del danno dovuto al fermo cantiere in conseguenza di provvedimenti inibitori adottati dal Comune. Il cavillo che il Collegio del Tar alla fine ha sciolto con una sentenza a favore del ricorrente, sta nell’inquadramento legislativo dei parcheggi a disposizione degli esercizi commerciali. Secondo il regolamento attuativo della legge del commercio della Regione Toscana, per ciascuna tipologia di esercizi di vendita deve essere prevista una dotazione minima di parcheggi privati. Parcheggi, questi ultimi, che vanno a svolgere la medesima funzione degli standard pubblici. Del resto il legislatore nazionale ha riconosciuto che i parcheggi privati pertinenziali non costituiscono un aggravio del carico urbanistico da compensare attraverso il contributo. Così la sezione III del Tar della Toscana è arrivata alla sentenza secondo la quale dichiara "non dovuto il contributo di costruzione per l’esecuzione degli interventi previsti dalla Scia del 31 luglio 2019".
Per ottemperare alla sentenza, l’amministrazione comunale ha dovuto procedere con la legittimazione del debito fuori bilancio in una deliberazione ad hoc.
Sa.Be.