MASSIMO MERLUZZI
Cronaca

Cartelle Irpef cestinate: per un errore di notifica sconto di 200mila euro

Si è chiusa dopo 20 anni la vicenda che ha coinvolto un imprenditore sarzanese. E’ stata riconosciuta l’inesistenza dell’elemento essenziale della comunicazione

Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate

Sarzana (La Spezia), 14 agosto 2024 – E’ arrivato uno "sconto" davvero non male che compensa la lunga attesa. Il tutto per la mancanza di elementi burocratici nella consegna delle notifiche. Il colpo di spugna ha cancellato oltre 200 mila euro anche se l’imprenditore sarzanese per chiudere definitivamente la vicenda dovrà versare ancora all’Agenzia delle Entrate circa 40 mila euro. Ma sul punto i suoi difensori stanno già pensando a un appello e puntare all’azzeramento totale del debito. Comunque dopo 20 anni di attesa è arrivata decisamente a buon punto l’azione avviata dagli avvocati Claudio De Filippi e Gianna Sammicheli. I legali hanno in parte convinto la corte di giustizia tributaria del Tribunale della Spezia che ha dunque accolto il ricorso dichiarando non dovuti gli importi delle cartelle di pagamento relative alle imposte dal 2000 per un totale di 204 mila euro ma ha rigettato quello relativo alla parte restante. L’imprenditore cittadino si era visto recapitare cartelle Irpef a partire dall’anno Duemila per un totale di quasi 250 mila euro comprendenti anche i relativi interessi oltre alle sanzioni. Con l’intimazione a pagare entro 30 giorni l’importo a favore dell’Agenzia delle Entrate pena l’iscrizione ipotecaria dell’immobile.

L’imprenditore si è dunque rivolto agli avvocati del foro spezzino Sammicheli e De Filippi che hanno presentato il ricorso motivando l’illegittimità dell’atto in particolare puntando sull’inesistenza della notificazione e della comunicazione di iscrizione ipotecaria. Infatti l’atto consegnato era privo di alcuna firma, tanto meno digitale, nè alcuna attestazione di conformità. La firma autografa risultava infatti sostituita dalla sola indicazione a mezzo stampa. L’Agenzia delle Entrate ha precisato quali sono gli atti fiscali su cui è possibile procedere alla sostituzione della firma autografa, tra cui non figura l’avviso di iscrizione ipotecaria. Lo scopo del procedimento di notificazione è infatti quello di assicurare la conoscenza legale dell’atto notificato, attraverso il rispetto di specifici adempimenti previsti tassativamente dalla legge. L’atto pertanto, secondo i difensori dell’imprenditore, non era da ritenersi sottoscritto quindi inesistente, così come nulla inesistente è da ritenersi la relativa notifica. L’atto impugnato riportava anche indicazione di notifica degli atti in esso contenuti, che tuttavia non risultavano essere mai stati notificati.

Massimo Merluzzi