
Diritti d’assistenza legale violati. Incidente in stato di ebbrezza. Non subirà revoca della patente
Non era stata chiaramente avvisata dei suoi diritti e per questo, essendo inutilizzabili gli esiti delle analisi del sangue a suo tempo eseguite, non subirà la revoca della patente per guida in stato di ebbrezza. Anzi, la patente le verrà restituita, dopo otto mesi di sospensione cautelare che a questo punto è stata annullata, intonsa, senza neppure la decurtazione di qualche punto. A ottenere la sentenza è stato l’avvocato Luigi Bondani, alla quale D.B. si era rivolta, nominandolo difensore di fiducia. I fatti alla base della vicenda legale risalgono al 24 dicembre 2022 quando lungo la via via Cisa a Sarzana, nei pressi dell’Ipercoop, avvenne un terribile scontro tra due autovetture: una guidata da D.B. e un’altra guidata da T.L. Nello scontro frontale T.L. riportava una lesione al femore. Illesa D.B. che però veniva comunque trasportata in ospedale su ordine delle forze dell’ordine per effettuare controlli ematici. Il paziente T.L. si rifiutava di sottoporsi ad esami del sangue mentre D.B. acconsentiva alla richiesta degli agenti, i quali, però, dimenticavano di avvisarla della facoltà di farsi assistere da un avvocato.
I risultati degli esami davano un tasso alcolemico di 2,8 grammi per litro di sangue quindi assai superiore al limite consentito che è 0,5. Fra 0,51 e 0,8 non c’è reato ma solo sanzione amministrativa. Oltre, il quadro cambia: in particolare il valore di 2,8 con l’aggravante dell’incidente stradale rientra nella lettera C dell’articolo 186, secondo comma, che dispone la sospensione cautelare della patente per 8 mesi e, a fronte dell’eventuale conferma alla fine del processo penale con sentenza passata in giudicato, la revoca della patente per tre anni: passato tale tempo, per tornare a guidare occorre rifare l’esame, da neopatentato. Successivamente, gli agenti, evidentemente consapevoli del mancato avviso a D.B. della facoltà di farsi assistere da un avvocato al momento del prelievo, tentarono di rimediare chiedendo alla donna – ma nuovamente senza la presenza di un avvocato – l’autorizzazione a poter utilizzare i risultati ospedalieri: D.B. in totale buon fede acconsentì ancora una volta. Si arriva al risvolto penale (titolare del fascicolo il pubblico ministero Elisa Loris) per il quale la donna aveva a quel punto nominato un legale di fiducia.
L’avvocato Bondani, dopo l’archiviazione delle lesioni colpose gravi stradali per mancata querela nei termini da parte di T.L. ( ex lege Cartabia), ha quindi depositato due memorie e il pubblico ministero Elisa Loris ha dichiarato l’inutilizzabilita della prove raccolte dalle forze dell’ordine, mancando l’avviso di farsi assistere da un legale al momento del prelievo di sangue ed essendo la dichiarazione ex post di assenso all’utilizzo dei dati raccolti un atto necessariamente assistito, ossia che deve necessariamente compiersi alla presenza di un avvocato. A quel punto la pm Loris ha chiesto l’archiviazione poi avallata anche dal giudice dell’indagine preliminare Acerbi. In questo modo D.B. si è vista annullare gli otto mesi di sospensione cautelare della patente, della quale non subirà la revoca ma che le verrà restituita intonsa.