Si è trovato costretto a una lunga trafila legale per potersi finalmente definire "proprietario" della casa acquistata da una società immobiliare successivamente fallita. Dopo la sentenza di primo grado del tribunale della Spezia è arrivata anche quella della Corte di Appello di Genova che ha scritto la parola fine a una lunga vicenda dichiarandola conclusa e con il sollievo per l’acquirente, nel frattempo diventato proprietario dell’immobile poi acquistato attraverso l’asta. E’ stata accolta dunque la tesi difensiva proposta dagli avvocati Luigi Calzolari e Silvia Calzolari difensori del compratore che doveva anche difendersi dalla richiesta di 18 mila euro quale indennità per l’occupazione senza titolo della casa da dicembre 2014. La vicenda è iniziata dal protarsi dell’occupazione dell’immobile ottenuto in comodato d’uso dalla società Santo Stefano Immobiliare successivamente fallita dopo la stipula del contratto preliminare di vendita, versando oltre 50 mila euro sul costo totale pattuito di 225 mila euro, al quale però non ha fatto seguito alcun rogito notarile. Una mancanza dovuta all’inadempimento della parte venditrice e poi risolta dalla curatela fallimentare. Nel frattempo l’acquirente in attesa del rogito aveva continuato a occupare l’immobile, anche dopo la dichiarazione di fallimento dell’impresa costruttrice in attesa di divenirne proprietario in sede di asta fallimentare come poi realmente avvenuto qualche tempo dopo. La curatela del fallimento aveva però già intrapreso una causa civile in tribunale a Spezia per chiedere la condanna dell’occupante al versamento di una indennità di occupazione di 18 mila euro sostenendo che fosse derivante dall’occupazione senza alcun titolo dell’immobile dopo la risoluzione del contratto preliminare. Il tribunale spezzino aveva accolto la tesi sostenuta dagli avvocati Luigi e Silvia Calzolari rigettando la richiesta del fallimento sostenendo che l’indennità non spettasse alla curatela. Sentenza poi impugnata e arrivata così al giudizio della Corte di Appello di Genova. Anche in questo caso è stata accolta la tesi e rigettato appello con condanna degli appellanti al rimborso delle spese sostenute dal proprietario.
Massimo Merluzzi