REDAZIONE SARZANA

Manufatti da demolire in spiaggia. Ma esistevano già prima del bagno

Il titolare dell’Odessa si è visto accogliere il ricorso presentato dai giudici amministrativi del Tar. Annullata l’ordinanza notificata nel gennaio 2018: lui pensava in buona fede che tutto fosse in regola

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Sarzana, 14 febbraio 2022 - Il Consiglio di stato ha accolto il ricorso presentato da Pietrino Vannini del bagno Odessa di Marinella contro il comune di Sarzana per chiede re l’annullamento dell’ordinanza di demolizione che l’amministrazione aveva emesso il 18 gennaio del 2018.

Il Comune aveva infatti contestato al gestore dello stabilimento balneare la realizzazione in area demaniale e in zona a vincolo paesaggistico di una serie di opere, costruite in assenza di permesso di costruire, della prescritta autorizzazione paesaggistica e nulla osta demaniale.

Si tratta dell’ampliamento della tettoia posta a sud, la realizzazione di locale uso magazzino, con struttura laterale e copertura in pannelli in materiale misto plastica e legno, pavimentazione in cemento. La realizzazione di locale uso deposito lettini ed infine un altro ad uso magazzino. Nel ricorso presentato, il titolare del bagno Odessa ha sostenuto, anche attraverso un dossier fotografico, che le opere contestate risultano essere state realizzate già dal 1994. Comunque, esistevano all’epoca, il 1996, in cui il Comune di Sarzana ha bandito la gara per l’affidamento della gestione dello stabilimento balneare, quindi prima dell’entrata in vigore delle norme in base alle quali si contesta al titolare del bagno Odessa la realizzazione di manufatti abusivi in assenza di permesso di costruire e in violazione dell’articolo 31 del 2001, nonché in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica e del nulla osta demaniale.

Inoltre, nel ricorso viene evidenziato che la superficie indicata nell’atto di concessione sia superiore rispetto a quella effettivamente gestita, sulla quale Vannini ha assolto il pagamento sia del canone che dei tributi in misura maggiore al dovuto e che il comportamento tenuto dall’amministrazione comunale è stato sempre improntato a riconoscere la legittimità delle opere realizzate "ingenerando nel ricorrente – sostiene il Consiglio di stato – il convincimento che esse fossero regolari sia dal punto di vista urbanistico che demaniale".

Inoltre l’avvocato del ricorrente deduce la illegittimità del provvedimento impugnato, per una serie di motivi fra cui: eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta. Secondo lo stesso ministero referente, vale a dire il ministero delle infrastrutture e del trasporto il ricorso è stato giudicato meritevole di accoglimento.

Viene inoltre rilevato che Vannini ha condonato il 31 marzo 1987 ed utilizzato una superficie coperta di mq 51,71, superiore di mq 2,94 rispetto ai mq 48,77 oggetto di concessione, e utilizzato anche una superficie di mq 126,00 oggetto di contestazione per asserita innovazione abusiva.

La porzione di arenile destinata a spiaggia libera attrezzata è stata data in concessione congiunta al Comune di Sarzana e l’ 11 luglio 2005, prorogata, per effetto di successivi provvedimenti legislativi, al 31 dicembre 2020. Per quando riguarda il provvedimento sanzionatori del comune fra gli altri aspetti viene sottolineato che non vengono distinte le opere preesistenti da quelle eventualmente realizzate da Vannini.

Di conseguenza il consiglio di Stato (presidente Paolo Troian o, segretario Maria Cristina Manuppell, estensore Giovanni Orsini) ritiene che "il ricorso e i motivi aggiunti debbano essere accolti".