Siena, 2 novembre 2024 – Il concerto di San Silvestro in Piazza del Campo, sul palco la spumeggiante Emma Marrone. Era costato a due migranti il posto al centro di accoglienza, il Cas di Monticiano. Per alcuni mesi prima di vincere la battaglia legale per avere di nuovo un tetto sulla testa. Vicenda salita alla ribalta della cronaca nel gennaio scorso, dopo la revoca della prefettura. Nel mezzo il Tar che dava ragione a quest’ultima, finché il Consiglio di Stato ha chiuso la partita legale dando ragione ai due stranieri, assistiti dall’avvocato Danilo Lombardi. E proprio nei giorni scorsi la pietra tombale sul ’caso concerto’ è stata posta dal tribunale amministrativo a cui era stata inviata affinché entrasse nel merito.
La revoca era scattata perché la notte fra il 31 dicembre e il primo gennaio scorso i due migranti non erano rientrati al centro di accoglienza, dopo essere stati in Piazza con gli amici ad assistere al live della cantante lanciata da ’Amici’ e ormai una delle più affermate nel panorama italiano. Il 2 gennaio il provvedimento era già stato assunto. Fuori dal Cas, dopo l’assenza segnalata dal gestore. Un allontanamento ingiustificato, il concerto di Capodanno non poteva essere considerato una ragione valida. Dietro piuttosto fini personalistici e voluttuari. Ma il legale aveva ribattuto che una cosa è l’abbandono del Cas, un’altra l’allontanamento, mera violazione del regolamento del centro di accoglienza.
L’assenza per una sola notte, insomma, non giustificava una misura così drastica. Sproporzionata, a giudizio del difensore. Una volta avuto il via libera dal Consiglio di Stato, la prefettura aveva riattivato l’accoglienza per i due migranti cosa che, tuttavia, non aveva fatto venire meno la materia del contendere. Infatti, come detto, entrambi i ricorsi sono stati accolti. “Resta salvo – spiega però il tribunale amministrativo – il potere dell’amministrazione di rivalutare la posizione dei ricorrenti verificando il loro comportamento complessivo rispetto alle norme che regolamentano il Cas. Se il singolo allontanamento non può in sè fondare la revoca... lo stesso potrà essere preso in considerazione ai fini della gravità o della reiterazione, anche congiuntamente ad eventuali altre violazioni”. Insomma, ora devono filare dritto.