Giudice predibattimentale incompatibile con il processo

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità dell'articolo 34 del codice di procedura penale riguardante l'incompatibilità dei giudici a Siena.

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che è incompatibile a celebrare il giudizio dibattimentale di primo grado il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale, introdotta recentemente nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica dall’art. 32 del d.lgs. n. 150 del 2022, sul modello dell’udienza preliminare. Lo comunica la Consulta in una nota. Il tribunale di Siena aveva sollevato la questione di costituzionalità nell’ambito di un procedimento penale nel quale lo stesso giudice, che aveva tenuto l’udienza di comparizione predibattimentale, si trovava ad essere anche investito del giudizio dibattimentale. I giudici toscani hanno "rilevato che la censurata norma processuale (art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen.) si limitava - spiega la nota - a porre la regola secondo cui il giudice del dibattimento sarebbe dovuto essere ’diverso’ rispetto al giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale; ma non prevedeva l’incompatibilità di cui all’art. 34 codice di procedura penale". La Corte ha "ritenuto fondata la censura sotto il profilo della dedotta violazione degli articoli 24, secondo comma, e 111, secondo comma Cost., affermando che la mancata previsione, in tal caso, di una vera e propria incompatibilità viola i principi costituzionali di terzietà e imparzialità del giudice, quali presupposti dell’effettività della tutela giurisdizionale".