Luglio, doppio addebito al Nicchio per prova generale e corteo storico

In entrambi i casi richiesta l’applicazione degli articoli 101 e 97 del Regolamento

Luglio, doppio addebito al Nicchio per prova generale e corteo storico

In entrambi i casi richiesta l’applicazione degli articoli 101 e 97 del Regolamento

Una sola Contrada nel mirino per il Palio di luglio, corso il 4 a causa del maltempo. L’assessore delegato ha inviato la contestazione al Nicchio per quanto accaduto in occasione della prova generale, quando Elias Mannucci cadde da Akida, che perse i finimenti continuando la propria corsa scossa. Per l’assessore la Contrada stessa va ritenuta responsabile "per essere il vice barbaresco senza autorizzazione, durante il terzo giro della prova generale, entrato in pista davanti al palco della Nobile Contrada del Nicchio per cercare di fermare il cavallo della sopra richiamata Contrada. Il predetto, come si evince dal filmato, risulta essere dotato di tesserino di riconoscimento di colore bianco posto sul fianco sinistro".

Viene quindi chiamata in causa la responsabilità della Contrada ai sensi degli articoli 101, comma 2, e 97 del Regolamento, in violazione dell’articolo 9, comma 4, del Regolamento, "configurandosi la stessa quale atto idoneo ad arrecare pregiudizio o danno al regolare e decoroso svolgimento della celebrazione del Palio".

L’altro episodio è successo la sera del 2 luglio, quando il corteo storico si tenne a metà prima dell’interruzione a causa della pioggia. Per l’assessore delegato Giordano, la Contrada del Nicchio va ritenuta responsabile per "l’aver l’economo della Contrada, durante il corteo storico, posto in essere un comportamento irrispettoso nei confronti del rotellino al momento dell’uscita della comparsa della propria Contrada dalla Piazza, culminato poi in un colpo sul retro del palco delle comparse ove manifestava la propria rabbia. Per la condotta di cui sopra si ravvisa a carico della Contrada la responsabilità ai sensi degli articoli 101, comma 2, e 97 del Regolamento, in violazione dell’articolo 9, comma 4, del Regolamento, configurandosi la stessa quale atto idoneo ad arrecare pregiudizio o danno al regolare e decoroso svolgimento della celebrazione del Palio".