REDAZIONE UMBRIA

Concorso Vus contestato Escluso dalla graduatoria Ma il giudice lo riammette

L’uomo, figlio di una dipendente che opera però in altro settore rispetto a quello per cui concorreva, era stato di fatto ’depennato’ perchè ritenuto incompatibile.

Concorso Vus contestato Escluso dalla graduatoria Ma il giudice lo riammette

Selezione per due addetti alla manutenzione della rete gas di Valle Umbra Servizi Spa al centro di un contenzioso sul quale si è espresso anche il Tribunale di Spoleto – sezione Lavoro con una sentenza del 20 aprile scorso, riammettendo il candidato che era stato escluso. Il tema era, appunto, l’assunzione di un partecipante al concorso. L’uomo, difeso dall’avvocato Marco Paoli aveva presentato ricorso contro la sua esclusione dalla graduatoria. Ricorso al quale Valle Umbra Servizi Spa si è opposta attraverso gli avvocati Maurizio Bertola, Salvatore Florio e Paolo Feliziani. La selezione in questione era stata gestita da una società esterna. Il candidato, dopo le prime tre prove sostenute e all’atto dell’autocertificazione relativa alla conformità al regolamento di Vus, non aveva potuto barrare la casella relativa all’assenza di cause di incompatibilità (come previsto dal regolamento interno, articolo 5, punto 2) essendo figlio di una dipendente Vus, ma rilevava anche come il richiamo al Regolamento stesso fosse generico ed assente qualsiasi riferimento specifico nel bando di gara all’articolo 5.2.

L’azienda che gestiva la selezione, pur rimettendo a Vus la decisione, aveva dichiarato sussistente il divieto di assunzione. La graduatoria poi pubblicata sul sito di Vus non presentava il nome del candidato. Da lì la battaglia legale per la reimmissione, fino alla decisione del giudice del lavoro che ha decretato come il ricorso vada accolto. "La norma del regolamento interno, pur potendosi considerare una norma legittima in via generale, finalizzata ad evitare centri di potere, deve essere interpretata in relazione ai singoli settori della società stessa.

Laddove si ammettesse la possibilità di essere esclusi dall’assunzione tout court per il solo fatto di essere legati da vincoli di congiugio, more uxorio o parentela fino al primo grado con soggetti che, pur ricoprendo incarichi di responsabilità, rappresentanza o indirizzo, sono inseriti in settori totalmente diversi da quelli per cui si partecipa alla selezione, la clausola in questione diventerebbe illegittima e discriminatoria". La sentenza esamina quindi il caso di specie e dichiara inefficace la clausola in questione, conferma l’inserimento del ricorrente al primo posto della graduatoria e condanna Vus al pagamento delle spese di lite.

Alessandro Orfei