Contesa per la Rocca, la Proloco fa ricorso al Tar e lo vince contro la ’Regina’. Sembrerebbe una sfida che ricorda il Palio delle Barche e invece è la disputa davanti al Tribunale amministrativo che nelle scorse ore ha accolto la richiesta che la Proloco di Passignano ha presentato per vedersi riconoscere il diritto a gestire la splendida struttura con vista sul lago che domina il castello. Tutto parte con la procedura per l’affidamento in concessione della gestione del servizio di fruizione pubblica della Rocca di Passignano e del servizio di informazione turistica del Comune per la durata di 5 anni, rinnovabili per ulteriori 5 anni, di cui all’avviso pubblico per manifestazione di interesse a cui ha preso parte anche l’Associazione Rione centro storico "La Regina". La Proloco nel suo ricorso ha ricordato che l’articolo 4 del bando prevedeva l’attribuzione di un massimo di 80 punti "in relazione alle caratteristiche ed alle esperienze del concorrente" e l’assegnazione di "punti 1 per ogni post sui social, video oppure podcast realizzato da un soggetto terzo con attività nell’oggetto sociale: attività di comunicazione relativo agli eventi culturalidi promozione di Passignano sul Trasimeno organizzati dall’associazione" per un massimo di 25 punti. I due concorrenti per la gestione del servizio sono arrivati alla pari, a 100 punti, e l’assegnazione è stata decisa con il sorteggio, vinto dal Rione centro storico "La Regina".
La Proloco Passignano, però ha ritenuto errata l’attribuzione del punteggio per 30 dei 41 post valutati al Rione centro storico "La Regina" e che "non avrebbe dovuto darsi luogo al sorteggio" in virtù di un punteggio inferiore, fissato a 86 punti contro i 100 della ricorrente. La commissione di gara riesaminava i post e ne eliminava 9 (4 per impossibilità di individuazione dell’autore della pubblicazione; 2 perché non legati all’attività dell’associazione né alla Rocca di Passignano; 3 perché doppi), ma lasciava inalterato il punteggio. I giudici amministrativi hanno invece dichiarato ammissibile il ricorso in quanto i post pubblicati dall’associazione vincitrice del bando non corrisponderebbero a uno dei requisiti essenziali, cioè quello di "post sui social, video oppure podcast realizzati da un soggetto terzo". Tutti i post condivisi sui social, invece, sarebbero stati realizzati dall’associazione stessa, vanificando il requisito sostanziale del bando.