REDAZIONE UMBRIA

"Le sale scommesse distanti 500 metri da scuole e chiese"

Il Tar le equipara alle ’sale giochi’ "Entrambi fonti di rischio per la ludopatia"

Le ’sale scommesse’ sono equiparabili alle ’sale gioco’ e devono rispettare la distanza minima dai luoghi sensibili. A stabilirlo è il Tar Umbria sul caso sollevato dal gestore di una sala scommesse di Perugia, a cui il Comune aveva ordinato lo stop dell’attività per la violazione del distanziometro previsto dalla legge regionale sul gioco (almeno 500 metri da spazi considerati sensibili come scuole e chiese).

Secondo l’esercente, come riporta Agipronews, la norma sulle distanze minime andrebbe applicata "alle sole ’sale giochi’ in senso stretto", così come previsto dalla norma regionale, "e non anche alle sale di raccolta scommesse". Tuttavia, spiega il Tar, "l’attività di gestione delle scommesse lecite", prevista dall’articolo 88 del testo unico di pubblica sicurezza, "è parificata alle sale da gioco", che sono invece disciplinate dall’articolo 86.

"In tale contesto si pone quindi la legislazione attuativa della Regione Umbria, alla stregua di un’interpretazione sistematica e logica che, malgrado le espressioni letterali impiegate - sale da gioco eo sale scommesse - non può che essere riferita ad entrambe le attività, fonti entrambi di rischi di diffusione della ludopatia". Il provvedimento del Comune di Perugia "non può che ritenersi legittimo", mentre il ricorso del gestore è stato respinto.