STEFANO CINAGLIA
Cronaca

Prefabbricato abusivo a Tarquinia e multa. Coppia al Tar: "L’aria di Terni è insalubre"

Il Tribunale amministrativo del Lazio respinge il ricorso avanzato anche sullo “stato di necessità“ viste le condizioni della Conca

Il Tribunale amministrativo del Lazio respinge il ricorso avanzato anche sullo “stato di necessità“ viste le condizioni della Conca

Il Tribunale amministrativo del Lazio respinge il ricorso avanzato anche sullo “stato di necessità“ viste le condizioni della Conca

Prefabbricato abusivo a Tarquinia: coppia di ternani, un uomo e una donna, fa ricorso al Tar del Lazio contro l’ngiunzione di pagamento inflitta loro dal Comune per non aver demolito la struttura invocando, tra l’’altro, lo stato di necessità, "dovuto all’esigenza di sottrarsi all’aria insalubre della loro città di residenza, Terni", osservano i giudici amministrati. Il ricorso è stato respinto con sentenza, ma alcune delle motivazioni dello stesso fanno leva sulle condizioni ambientali della Conca ternana e su quelle di salute della ricorrente . "E’ oggetto di impugnativa d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale l’ingiunzione di pagamento emessa dal Comune di Tarquinia nei confronti dei ricorrenti, a seguito del verbale redatto dalla polizia punicipale il 9 ottobre 2020, di accertamento della mancata esecuzione dell’ordinanza di demolizione e ripristino del 6 settembre 2017, notificata il 19 settembre 2017, relativa ad un prefabbricato insistente sul terreno meglio individuato in catasto nella località denominata San Giorgio Fosso della Birba, in zona soggetta a vincolo paesistico (...)". Alcuni dei motivi del ricorso sono prettamente giuridici, altri puntano decisamente sulle diverse condizioni ambientali di Tarquinia e Terni. "Con il primo motivo, infatti – si legge ancora nel provvedimento – si assume che si tratterebbe di piccolo prefabbricato di modeste dimensioni, non ancorato al terreno e quindi caratterizzato da precarietà; la sua posa in opera, peraltro dovuta alla necessità di godere del buon clima di Tarquinia a cagione delle condizioni di salute della ricorrente, non avrebbe necessitato, quindi, di alcun titolo edilizio. Con il terzo motivo, si assume che l’edificazione del manufatto sia avvenuta senza dolo e in costanza di stato di necessità, dovuto all’esigenza di sottrarsi all’aria insalubre della loro città di residenza, Terni". "La mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine da esso fissato - osservano però i giudici amministrativi – comporta la perduranza di una situazione contra ius e costituisce un illecito amministrativo omissivo propter rem (...) Rilevante è, quindi, il solo secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole della violazione del principio di gradualità della sanzione, irrogata in misura maggiore al valore dei beni dei ricorrenti insistenti sul terreno. Il motivo, però, è palesemente infondato, giacché non è contestato che il prefabbricato sia stato posto in opera in area sottoposta a vincolo paesaggistico, cosicché è la stessa legge (art. 31, comma 4-bis d.P.R. n. 380 del 2001) a fissare nella misura massima di 20mila euro la sanzione amministrativa da infliggere". Ste.Cin.