
Nei due giorni di “permesso“ aveva accompagnato il figlio impegnato nelle selezioni per l’Esercito
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un sindacalista licenziato dall’azienda, di cui era dipendente, per aver usufruito di permessi sindacali nei giorni in cui aveva accompagnato il figlio a Foligno in occasione delle selezioni per il reclutamento nell’Esercito. I fatti risalgono al 2016, la sentenza della Suprema Corte alla fine del 2024. L’uomo aveva impugnato il licenziamento per giusta causa ma Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere gli aveva dato torto, respingendo l’impugnazione. Stessa sorte per l’ulteriore ricorso alla Corte d’Appello di riferimento.
"Dall’istruttoria svolta – così i giudici di secondo grado – è emerso che nei due giorni per i quali aveva ottenuto permessi sindacali, si era recato a Foligno in compagnia del figlio (che partecipava alle prove selettive per l’arruolamento volontario nelle Forze Armate) e lì era rimasto senza svolgere alcuna attività sindacale. L’investigatore privato ha confermato la sua relazione nella quale sono ben descritti tutti gli spostamenti e le attività in quei due giorni. Non sussiste violazione della privacy perché il controllo è stato effettuato in luoghi pubblici e finalizzato ad accertare le cause effettive della richiesta di permessi sindacali. Da qui l’ulteriore ricorso alla Corte di Cassazione, per diversi motivi d’impugnazione tra cui quello dello svolgimento dell’attività sindacale ampiamente intesa. "Nel caso in esame invece – osserva la Cassazione – il risultato dell’istruttoria è stato totalmente diverso e precisamente in termini di uso del permesso sindacale (per due giorni di seguito) per soddisfare esigenze prettamente ed esclusivamente personali e familiari. Infine quanto alla doglianza della mancata valutazione del contratto collettivo nazionale di lavoro che per tale fattispecie prevederebbe una sanzione conservativa – continua la Suprema Corte – il motivo è parimenti inammissibile sia perché non indica e non riporta la specifica clausola collettiva, sia perché non si confronta con quel punto della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha spiegato che la fattispecie concreta è rappresentata non da un’assenza ingiustificata, bensì dall’uso illegittimo e fraudolento di permessi sindacali".