
Comune, dolorosa puntura dell’Ape-boutique
di Francesca Navari
Vittoria al Tar per le Api boutique. Il giudice amministrativo ha infatti accolto il ricorso presentato contro la delibera del consiglio comunale del 7 marzo 2022 con la quale il Comune ha apportato una modifica all’articolo 44 del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche, in mercati, fiere, posteggi isolati ed in forma itinerante, estendendo il divieto di vendita per le Ape car da via Michelangelo fino a via Caio Duilio dal 15 giugno al 15 settembre e, in inverno, nei giorni di svolgimento del mercato (mercoledì e domenica). Adesso pertanto tale area sarà consentita per le proposte di shopping delle Apette, per le quali resterà in vigore solo l’originaria limitazione di vendita on the road nel perimetro tra via Michelangelo, via Giorgini, tutto il lungomare e le vie Trento e Mascagni, cioè a ridosso del mercato. A presentare ricorso è stata la Moving Shop Italia di Valeria Ferlini (difesa dagli avvocati Giorgio Vizzari e Rocco Parisi), da oltre 20 anni presente a Forte dei Marmi con l’Ape Malandra specializzata in abbigliamento made in Italy, che ha fin da subito contestato l’allargamento del divieto – di fatto mai attuato la scorsa estate in quanto il Tar ha riconosciuto la sospensiva – giustificato dall’amministrazione in quanto "l’esercizio del commercio in forma itinerante risulta di particolare di intralcio per la circolazione e di pericolo per automobilisti e passanti, stante il richiamo per gli automobilisti di passaggio che fermano l’auto per fare acquisti dai suddetti, creando assembramenti, nonchè situazioni di pericolo per gli altri utenti della strada e determinando inquinamento conseguente all’accensione e spegnimento dei motori".
Il giudice invece ha ritenuto "violati i principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità" nella ponderazione fra l’interesse privato e l’esigenza di tutela dell’interesse pubblico. In sostanza il Tar non solo ha considerato l’area di divieto "oggettivamente priva di particolare pregio storico, artistico o ambientale" ma ha aggiunto che "il Comune di Forte dei Marmi, non emergendo altri superiori interessi pubblici, si è riferito più che altro ad esigenze afferenti alla circolazione stradale, le quali tuttavia non sembrano poter giustificare il sacrificio imposto all’attività imprenditoriale della ricorrente, che viene ad essere praticamente interdetta in tutto lo spazio cittadino frequentato da turisti e passanti e perciò appetibile dal punto di vista turistico-commerciale; tanto più – aggiunge il giudice nella sentenza– che le criticità individuate dal Comune potrebbero essere risolte con altri rimedi meno drastici, quali ad esempio, una specifica regolamentazionelimitazione della circolazione stradale, ovvero mediante i poteri di controllo e sanzione da parte della polizia municipale".