REDAZIONE VIAREGGIO

Maitò, la concessione è valida: il Tar dà ragione al progetto di lusso

Il Comune di Forte dei Marmi ha rilasciato alla società che lo gestisce un titolo scaduto a fine 2023. Ma il tribunale certifica le ragioni del gruppo: “È una proroga e non va sottoposta alla direttiva dei servizi”

La maxi piscina da 300 metri quadrati al Maitò con servizi di lusso e isolotti. L’impianto è stato inaugurato a maggio 2023 con un evento ricco di vip

La maxi piscina da 300 metri quadrati al Maitò con servizi di lusso e isolotti. L’impianto è stato inaugurato a maggio 2023 con un evento ricco di vip

Forte dei Marmi (Lucca), 11 marzo 2025 – La concessione del Maitò è valida. Lo ha stabilito il Tar presieduto da Riccardo Giani a fine febbraio, nel dirimere la querelle tra la società, difesa dall’avvocato Vittorio Chierroni, e il comune di Forte dei Marmi, patrocinato dal legale Marina Vannucci.

Tutto nasce dall’operazione di fusione del ristorante Maitò, il bagno Maitò beach e l’ex Orsa Maggiore, che ha permesso la realizzazione di una piscina di circa 300 metri quadrati con servizi extra lusso, zone idromassaggio, corner bar e isole luxury. Per eseguire i lavori, a ottobre del 2018 la società Ristorante L’Orsa Maggiore srl, che ha poi cambiato la propria denominazione in Maitò dal 1960 srl, aveva ottenuto una concessione demaniale valida fino al 31 dicembre 2037. Contestualmente, a giugno 2021, la società aveva chiesto al Comune di poter ’accorpare’ le concessioni demaniali di cui risultava titolare, uniformandole a quella ’principale’ (e dunque al 2037); l’ente, tuttavia, a febbraio 2022, ha rilasciato una concessione valida fino al 31 dicembre 2023. Secondo il Comune, trattandosi di una nuova concessione, la durata avrebbe dovuto essere conforme al diritto europeo.

La questione è finita al Tar, che ha dato ragione al Maitò. Nello specifico, “è evidente che la fattispecie non sia riconducibile, che invece sostiene il Comune, all’ipotesi della proroga ex lege di precedenti concessioni demaniali”, argomenta il tribunale; ed “è dirimente constatare che il titolo rilasciato non è una ’nuova concessione’, bensì una ’licenza suppletiva’” regolata dal Codice della Navigazione che disciplina la possibilità di richiedere la variazione o l’estensione di una concessione già rilasciata. In particolare, dal momento che le concessioni di cui è titolare la Maitò dal 1960 srl sono state rilasciate prima del dicembre 2009, su di esse non si applicano le specifiche della direttiva europea dei servizi e dunque non rientrano nella fattispecie regolata dalla legge, che prevede il 31 dicembre 2033 come termine ultimo. Secondo il Tar, il Comune “al fine di determinare il termine di scadenza della concessione suppletiva avrebbe potuto riferirsi alla concessione principale”, ossia al 31 dicembre 2037.